<<
>>

Capitolo secondo. IL RUOLO DELLA LOTTA SOCIALE DELLA PLEBE PER LO SVILUPPO DEL DIRITTO LAICO DURANTE I SECOLI ѴІ-Ѵ A.C.

2.1. II potere dei consoli e il ripristino delle leggi di Servio Tullio

2.1.1. Il carattere dei potere consolare e Г importanza dei cambiamento del regime statale per la sviluppo dei diritto romano

Analizzando i cambiamenti globali della costituzione romana dei 509 a.C., viene in evidenza la divisione dei potere in sacrale e statale.

Se il potere militare era concentrato nelle mani dei consoli, quello sacrale restava nelle mani dei pontefici e dei rex sacrorum (Livio. II. 2. 1-2). In concomitanza si accresceva I’importanza delle assemblee popolari, Il popolo era diventato il principale creatore della legge, e quindi dei diritto. A partire da questo periodo la legge era considerata come iussum populi. Va inoltre sottolineato come aifinizio dell’epoca repubblicana vi furono alcuni mutamenti anche in relazione al carattere dei simboli dei potere magistratuale. Per esempio, ai littori era vietato portare le scuri dentro la citta, e inoltre essi dovevano abbassare i fasci in presenza dei popolo romano.

2.1.2. La lex Valeria sacrata

La costituzione repubblicana era tutelata attraverso la legge che puniva ogni tentativo di usurpazione dei potere regio con Ia morte e la confisca dei beni

(Dionigi. V. 1. 3). Bisogna sottolineare che inizialmente questa legge puniva non solo colui che commetteva il crimine, ma anche tutta la sua gens (Dionigi. V. 9- 12). Secondo la legge il condannato veniva precipitato dalla rupe Tarpea (Livio.

VI. 20. 12).

2.1.3. La lex Valeria Horatia de provocatione

I dati della scienza moderna permettono di considerare dei tutto realistica I’informazione della tradizione antica sulla lex Valeria de provocatione dei 509 a.C. La legge permetteva di contestare dinanzi al popolo non solo la sentenza di condanna alia pena capitale, ma anche le multe imposte dai consoli. Secondo Livio (X. 9. 5—6) la sanzione per i trasgressori della lex Valeria de provocatione era espressa con le parole improbus esto.

Dionigi di Alicamasso la interpreta come «messa a morte senza processo» (Dionigi. V. 70. 2).

Inoltre, un’altra lex Valeria stabili come sanzione per la disobbedienza a un ordine dei consoli (Plutarco. Poplic. 11.3) una multa il cui ammontare era di due montoni e cinque buoi, corrispondente a 520 assi pesanti. Ё noto che, per Ia legge Atemia Tarpeia dei 454 a.C., la multa piu alta che un magistrato poteva infliggere, senza possibilita per il condannato di ricorrere alia provocatio ad populum, era di 30 montoni e due buoi, corrispondenti a 500 assi (Dionigi. X. 50. 1-2). E possibile che anche la lex Valeria de provocatione dei 509 a.C. abbia limitato la somnia massima della multa, inflitta da un magistrato romano, senza possibilita di appello al popolo. Pertanto restavano di competenza consolare solo i processi in relazione ai quali la sanzione prevista non superasse i 520 assi. Tutti gli altri, compresi quelli per gravi reati, anche politici, restavano nella giurisdizione dei popolo romano (iudicium populi). Quindi la lex Valeria de provocatione dei 509 a.C. segno l’inizio della futura divisione dei iudicia in publica e privata.

La decisione dei giudizio popolare aveva la forma dei iussum populi. E noto che i termini ius e iussum hanno la medesima radice e i romani stessi associavano strettamente i due concetti (Cicerone. Rhet. ad Her. 2. 19; Livio. VII. 17. 2; Paul. D. L 1. 11). Anche la piu arcaica forma scritta dei due termini e quasi identica: ious, iousis e iousum, iousi (Lex Lat. Bant. 3; Lex. Acilia rep. 12; 31; Lex. agr. 111. 78). Quindi le noz oni di ius publicum e di iussum populi, nella prima repubblica, erano pressoche equivalenti. Lo stesso si puo dire anche delle nozioni di ius privatum e di iussum privati, il che ё confermato dalla lettura di alcune norme delle XII Tavole contenenti Fespressione ita ius esto (I. XII t. V. За; VI. 1; VIII. 27). Si puo dunque dire che i romani gia alia fine del VI see. a.C. avevano cominciato a distinguere tra ius publicum e ius privatum.

2.1.4. Le leggi tributarie, sui collegi e suile obbligazioni

Secondo la tradizione dopo 1'espulsione dei re la costituzione di Servio Tullio fu pienarnente ripristinata. I primi consoli promulgarono una serie di leggi di

carattere sacrale, che possono essere annoverate tra le leges sacratae. Tali sono, per esempio, le leggi di Valerio Publicola de sacrando capite e sul diritto di appello al popolo. Dalle parole di Dionigi di Alicamasso possiamo concludere che nel 508 a.C. furono ripristinati anche il censo ed il sistema fiscale, in conformita alle leggi di Servio Tullio. Questa notizia non contraddice in nessun modo 1'informazione di Plutarco e di Livio (II. 9. 6) sulla liberazione della plebe da imposte e tributi {portoriis et tributo). Come abbiamo gia notato, nel sistema censitario di Servio la maggior parte dei carico fiscale ricadeva sui ceti agiati, mentre i poveri erano dei tutto esentati dalle imposte. I contratti con gli appaltatori, cosi come diverse altre obbligazioni di carattere pubblico e privato {mancipium, nexum), furono rego lamentati attraverso leggi speciali in materia di obbligazioni. Dionigi di Alicamasso dice che nel 509 a.C. i consoli «ripristinarono le leggi sulle obbligazioni» scritte da Servio Tuitio.

2.2. La creazione dei tribunato della plebe e il suo ruolo nello sviluppo delle leggi romane

Molti autori antichi, pariando delle cause dell’indebitamento della plebe alTinizio del V sec, a.C,, indicano, tra esse, il fardello delle imposte, accresciutosi oltre misura. Essi richiamano f attenzione anche sul fatto che il Senato, avendo un potere incontrollato nel Г ambito delfamministrazione dell’ ager publicus, stabili per la plebe condizioni di affitto assolutamente insostenibili, il che porto al sorgere di una categoria di numerosi debitori, i nexi.

Dai passi di Plinio it Vecchio e di Giovanni Lido risulta che la funzione originaria dei tribuni della plebe consisteva nel controllo dei mercato ai fini di una riscossione corretta dei fitto o delle imposte.

Nelle loro funzioni originarie rientrava il regolamento del prezzo del pane, che gia nel V see. a.C. veniva spesso acquistato all’estero dallo Stato. Lo confermano le notizie di Livio e di Dionigi di Alicamasso sulla lotta dei tribuni contro Marzio Coriolano, dopo un anno dall’istituzione dei tribunato. In sostanza, Coriolano, con una manotfra speculativa, tento di fissare un prezzo del pane molto alto, costringendo cosi la plebe affamata a rinunciare alie proprie conquiste. Ne da prova il discorso nel Senato sul prezzo del pane acquistato dallo Stato, che viene attribuito da Dionigi di Alicamasso a Gneo Marzio Coriolano (VII. 24. 1-3).

Evidentemente la limitazione dei prezzo del pane ed il controllo dei livello delle imposte erano nel V see. a.C., una funzione importantissima e costante dei tribuni della plebe nella lotta contro il patriziato. Plinio il Vecchio paria dei continuo ribasso dei prezzo del pane da parte dei magistrati della plebe. Sono ben note le funzioni degli edili della plebe, i quali furono anch’essi eletti per la prima volta dopo la prima secessione, in qualita di assistenti dei tribuni nelTesecuzione delle funzioni di controllo. Dione Cassio precisa che agli edili della plebe solamente piu tardi fu assegnata la funzione autonoma di controllo dei mercato

alimentare, ecco perche i greci li chiamarono agoranomoi, cioe «sorveglianti del mercato». Evidentemente, dapprima, queste funzioni erano di competenza dei tribuni della plebe, mentre gli edili li assistevano, poi Festensione delle loro funzioni politiche pose nell’ombra questo aspetto dell’ attivita dei tribuni.

Va notato che con un apparato di controllo talmente forte, il potere del tribuno non era illimitato sin dall’inizio, come viene suggerito a volte dalla storiografla; il suo obiettivo stava nel «prevenire una ingiustizia flagrante» (Geli. XIII. 12), pronunciando l’illegittimita degli atti commessi dai potenti. Nella loro attivita і tribuni si basavano sulle leges sacratae che prescrivevano la pena di morte ed il sequestro dei beni a chi le avesse trasgredite.

In generale bisogna sottolineare lo stretto legame dei tribuni con le leges sacratae. Come nota Cicerone, i plebei leges sacratas ipsi sibi restituerunt, e per garantire 1’osservanza delle leggi furono eletti i tribuni della plebe. Il tribuno non doveva eccedere il suo potere, essendo, come aveva rilevato metaforicamente Cicerone (Pro Sest. 16), «be­luam... constrictam legum sacratarum catenis».

Dunque, si puo dire che il sorgere dei tribunato della plebe fu condizionato da cause puramente economiche ed innanzitutto dai depauperamento delle masse e dalfindebitamento della plebe. A sua volta questo depauperamento fu determinato dai Г attivita illegittima dei potenti, i quali non si facevano scrupoli di spogliare il popolo dei propri averi. Anche la funzione originaria dei tribunato fu quella di assicurare la protezione degli interessi economici della plebe e si esprimeva, prima di tutto, nel controllo dei livello dei prezzi e delle imposte. Il tribunato fin dall’origine si presentava munito di un vero e proprio apparato, che garantiva in modo piuttosto adeguato 1’esercizio di tale controllo gia nel periodo arcaico.

2.3. II ruolo dell’uso e delle leggi scritte nei rapporti tra potere e societa nella prima meta del V see. a.C. La legge di Publilio dei 471 a.C.

Il ripristino delle leges sacratae durante la prima secessione, a mio awiso, a icora non rappresentava una pubblicazione ufficiale del d’ritto nel senso piu pieno della parola. Il funzionamento delle leggi era garantito solo dai controllo dei tribuni plebei. Ma le leggi stesse erano ancora sotto il controllo dei pontefici e dei senatori.

Qui e necessario soffermarci sui ruolo dei mos e dei ius proprio dell’epoca delle XII Tavole e dei periodo repubblicano in generate. E’ben conosciuto il passo di Pomponio (D. 1. 2. 2. 3) sulla situazione dei diritto nel periodo tra la prima secessione plebea e la codificazione decemvirale. Il giurista scrive che «dopo 1’espulsione dei re, secondo la legge dei tribuni le leggi regie persero vigore e il popolo romano ricomincio ad utilizzare piu il diritto incerto (incertus ius) e la consuetudine che non la legge.

Tale situazione duro per quasi venti

anni». In questo brano e importante notare che і romani in questo periodo si basavano sulla consuetudo, e non sulle leggi. Pomponio sottolinea anche il ruolo negativo della lex tribunicia che alcuni studiosi modemi identificano con la lex sacrata del 494 a.C. E’ necessario prestare attenzione alle parole di Pomponio idque prope viginti annis passus est. La data finale e conosciuta precisamente, cioe il 451 a.C., quando venne fondato il collegio dei decemviri legibus scribundis. Allora, la data iniziale di questo ventennio dovrebbe essere il 471 a.C. Come e noto, proprio in quest’anno, fu approvata la legge di Publilio Volerone, con la quale le elezioni dei tribuni della plebe furono trasferite dai comitia curiata a quelli tributa (Livio. 2. 56; 58. 1; Dionigi. 9. 49), Da Dionigi sappiamo che proprio durante questo ventennio si svolse la dura lotta dei tribuni e della plebe per l’approvazione della legge sulla codificazione scritta delle leggi pubbliche. Dunque, grazie alia legge di Publilio, i tribuni della plebe furono liberati dal control lo del pontefice massimo che ammini strava Io svolgimento delle elezioni nei comitia curiata.

<< | >>
Источник: Кофанов Л.Л.. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII- III вв. до н.э. - М.,2006. - 575 с.. 2006

Еще по теме Capitolo secondo. IL RUOLO DELLA LOTTA SOCIALE DELLA PLEBE PER LO SVILUPPO DEL DIRITTO LAICO DURANTE I SECOLI ѴІ-Ѵ A.C.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бухгалтерский учет - Военное право - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -